Con messaggio 1621/2020 del 15 aprile, l’Inps fornisce delucidazioni sulla modalità di richiesta del congedo COVID-19 di cui all’art.23 del decreto-legge 18/2020, nonché sulla compatibilità dello stesso con la fruizione di altri tipi di permesso o congedo da parte dell’altro genitore appartenente allo stesso nucleo familiare.
La durata massima dei 15 giorni vale per nucleo familiare (entrambi i genitori) e non per figlio, e che è cumulabile con i permessi ex 104/92 di assistenza ai disabili (sia i tre giorni mensili, sia gli ulteriori dodici per marzo e aprile). Il nuovo congedo, quindi, può essere fruito da entrambi, ma mai negli stessi giorni. In presenza di domande di entrambi i genitori per gli stessi giorni, l’Inps accoglierà quella presentata prima.
Il congedo vale fino al 3 maggio 2020
Attenzione però: con un nuovo messaggio n.1648 del 16 aprile, l’Inps ha aggiunto che il richiamato art.23 aveva previsto la possibilità di fruire dello specifico congedo a partire dal 5 marzo 2020, per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado disposto con il D.P.C.M. del 4 marzo 2020, fino al 3 aprile 2020, data in seguito prorogata al 13 aprile con D.P.C.M. del 1° aprile 2020.
Alla luce del DPCM del 10 aprile 2020, che prevede la proroga ulteriore del periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, su conforme parere ministeriale, sono prorogati fino al 3 maggio 2020 anche i termini per la fruizione dei 15 giorni di congedo in parola.
Congedo Covid-19: situazioni di incompatibilità
- incompatibile con la richiesta del bonus alternativo per i servizi di baby-sitting di cui al medesimo art.23 del decreto-legge 18/2020, presentata dal genitore stesso o dall’altro genitore appartenente al nucleo familiare;
- incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare. Resta fermo che nei giorni in cui non si fruisce del congedo Covid-19, è possibile fruire di giorni di congedo parentale;
- incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo di riposi giornalieri di cui agli artt. 39 e 40 del d.lgs. 151/2001 (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio;
- non può essere fruito dal genitore disoccupato o comunque privo di alcun rapporto di lavoro, sia di tipo subordinato che di tipo autonomo. Qualora la cessazione dell’attività lavorativa intervenga durante la fruizione di un periodo di congedo Covid-19 richiesto, la fruizione si interromperà con la cessazione stessa del rapporto di lavoro e le giornate successive non saranno computate né indennizzate. L’incompatibilità sussiste anche nel caso in cui l’altro genitore appartenente al nucleo familiare cessi l’attività o il rapporto di lavoro;
- incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) percezione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL.
Congedo Covid-19: situazioni di compatibilità
- in caso di malattia di uno dei genitori appartenente allo stesso nucleo familiare, l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 oppure del congedo parentale, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un’incapacità di prendersi cura del figlio;
- in caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l’altro genitore non può fruire del congedo Covid-19 per lo stesso figlio ma qualora ci siano più figli nel nucleo familiare oltre al figlio per cui si fruisce del congedo di maternità/paternità, la fruizione del congedo Covid-19 da parte dell’altro genitore è compatibile per la cura degli altri figli.
- compatibile con la prestazione di lavoro in modalità smart-working dell’altro genitore, in quanto il genitore che svolge l’attività lavorativa da casa non può comunque occuparsi della cura dei figli;
- compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare;
- compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di aspettativa non retribuita da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare;
- compatibile e fruibile anche durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore in part-time;
- compatibile con la percezione delle indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del DL 18/2020;
- compatibile con la sospensione obbligatoria dell’attività da lavoro autonomo disposta durante il periodo di emergenza per Covid-19, trattandosi di una ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa e non di una cessazione dell’attività.
Fonte: Omnia del Sindaco